Oltre ad applicare le prescrizioni del diritto federale, i Cantoni emanano leggi proprie volte a limitare l’alcol sul mercato e nella pubblicità. A marzo 2024 in 7 Cantoni svizzeri è vietato affiggere cartelloni che pubblicizzano l’alcol negli spazi pubblici. In 3 Cantoni è in vigore lo stesso divieto nei centri sportivi. 5 Cantoni prevedono limitazioni della vendita, 3 Cantoni hanno emesso un divieto di vendere alcol presso le stazioni di servizio e 19 Cantoni hanno fatto lo stesso per quanto concerne i distributori automatici. Oltre a ciò, 2 Cantoni vietano le feste cosiddette «all you can drink». Se prevedono il consumo di superalcolici, tali feste sono vietate in tutto il Paese. Tutti i Cantoni a effettuare test per controllare il rispetto del limite d’età nella vendita e 23 a obbligare gli operatori del settore gastronomico a offrire bevande analcoliche a un prezzo inferiore di quelle alcoliche. Infine, 12 Cantoni riscuotono una tassa professionale speciale su bevande alcoliche.

Questo indicatore fa parte del sistema di monitoraggio delle dipendenze e delle MNT (MonAM) dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L’alcol genera quasi 3 miliardi di costi in franchi alla collettività, causando malattie e infortuni, morti premature e conseguenze sociali come la violenza. Una riduzione del consumo di alcol rientra pertanto tra gli obiettivi della politica sanitaria della Confederazione e dei Cantoni. Le condizioni quadro, ad esempio le limitazioni della pubblicità e della vendita, hanno un impatto di non indifferente sul consumo. A livello nazionale, pubblicizzare superalcolici alla radio e alla televisione è vietato, ma è consentita la pubblicità di birra, vino e sidro. Vigono inoltre diverse regolamentazioni sulla vendita, tra cui il divieto di vendere alcol ai giovani. La Confederazione riscuote un’imposta sugli alcolici. Oltre ad applicare le prescrizioni del diritto federale, i Cantoni emanano leggi proprie.

Questo indicatore illustra l’andamento delle condizioni quadro di promozione della salute nei Cantoni.

Definizione

L’indicatore mostra una selezione di diverse regolamentazioni cantonali in settori in cui non ve ne sono a livello nazionale.

Limitazioni della pubblicità per i cartelloni negli spazi pubblici: la categoria «limitazione parziale» significa solitamente che la limitazione è valida soltanto per determinati alcolici. Ma vi può essere una limitazione anche soltanto per determinati terreni pubblici (ad. es. nei pressi delle scuole).

Limitazioni della vendita di alcol in termini temporali: le regolamentazioni in materia di limitazione variano da un Cantone all’altro.

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Fonte

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): Panoramica sulle legislazioni cantonali in materia di alcol

Informazioni ai media

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
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Ultimo aggiornamento

21.03.2024